Predisposizione e compilazione registri.

 

I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere numerati e vidimati dalle Camere di Commercio, la vidimazione viene effettuata nella Camera di Commercio di competenza per sede legale o unità locale (D. Lgs. 4/2008 e D. Lgs 152/2006)

I registri devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

I soggetti obbligati (definiti dall'art. 190 del D. Lgs 152/2006 e succ., come modificato alla legge n. 125/2013)

Sono Obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti:

  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
  • gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
  • gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

 

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile: i produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:

  • con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
  • con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

 

La CA Consulenze Ambientali si occupa della preparazione e della vidimazione dei registri e dei formulari rifiuti presso la Camera di Commercio.

Un nostro addetto si occuperà della compilazione periodica del registro passando direttamente nella vostra azienda.

 

Compilazione e presentazione MUD

 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

 

Con la presente per comunicarVi che a seguito della emanazione del DPCM del 17 Dicembre 2021 in cui viene approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022 (MUD 2022) viene fissata come termine ultimo di presentazione il 21.05.2022.

 

La CA Consulenze Ambientali si occupa della preparazione e della presentazione telematica della dichiarazione.

Iscrizione e gestione SISTRI

 

Dal 1 gennaio 2019, il SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) non è più operativo (come disposto dall’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135).

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

 

La CA Consulenze Ambientali si impegna a gestire tutte le pratiche che vanno dall'iscrizione alle eventuali modifiche o aggiornamenti riguardanti l'autorizzazione.

 

Categorie di iscrizione

 

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 e s.m.i. – ALLEGATO "A"

 

Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)

Deliberazione n. 1 del 30.01.2003

ALLEGATO "B"

  • Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
  • Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012.
  • Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
  • Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
  • Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)

 

L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (All. "A" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003) è valida per lo svolgimento di singoli e specifici servizi di cui all'allegato "B" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla delibera n.6 del 12 dicembre 2012. L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta differenziata (All. B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) è valida per la raccolta differenziata dei rifiuti individuati dalla delibera n. 6 del 12 dicembre 2012 (Tab. 1B-bis).

Altre attività incluse nella Categoria 1

Attività di spazzamento meccanizzato

 

Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani

 

Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)

 

Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010).

 

Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

 

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

 

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

 

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)

 

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

 

Categoria 9: bonifica di siti

 

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

 

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

 

Sede Legale: Via G. Marconi, 54/D 25062 Concesio (BS)

U.L.: Via A. Gramsci, 43 25062 Concesio (BS)

P.IVA 03496950985

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